Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2008 prot.83434
Richiesta di chiarimenti circa l'art. 43 del Codice e l'art. 183 del Regolamento. Rif. nota priva di data,
pervenuta il 16.09.2008
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata con la nota in riscontro, si comunica quanto segue.
Non sussiste alcun obbligo di segnalare la presenza su strada degli organi di polizia stradale.
L’impiego del segnale distintivo, di cui all’art. 24 cc. 1 e 3 del Regolamento, è obbligatorio solo quando il personale operativo non indossa l’uniforme; diversamente, ai sensi del medesimo art. 24 c. 4, l’ALT può essere intimato anche con segnale manuale, acustico o luminoso.
L’impiego degli indumenti di cui all’art. 43 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), e all’art. 183 del connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495/1992), ha l’unico scopo di migliorare la visibilità del personale operativo nelle ore notturne e in ogni altra condizione di scarsa visibilità, per evidenti motivi di sicurezza.
Le postazioni di controllo della velocità sulla rete stradale devono invece essere chiaramente visibili e segnalate, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b) del DL n.117/2007, come convertito con L n. 160/2007, e secondo le modalità di cui al Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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